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Normativa

Art. 27 c. 3 Costituzione

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

L. n° 354 26 luglio 1975 art 19 c.4

È agevolato il compimento degli studi dei corsi universitari ed equiparati ed è favorita la frequenza a corsi scolastici per corrispondenza, per radio e per televisione. È favorito l'accesso alle pubblicazioni contenute nella biblioteca, con piena libertà di scelta delle letture.

D.P.R. n° 431 del 29 aprile 1976  Art. 42 Studi universitari

I detenuti e gli internati  che  risultano  iscritti  ai  corsi  di studio universitari  o  che  siano  in  possesso  dei  requisiti  per l'iscrizione a tali corsi, sono agevolati  per  il  compimento  degli studi.   A tal fine, sono stabilite le opportune  intese  con  le  autorità accademiche  per  consentire  agli  studenti  di  usufruire  di  ogni possibile aiuto e di sostenere gli esami.  Coloro che seguono corsi universitari possono essere esonerati  dal lavoro, a  loro  richiesta,  in  considerazione  dell'impegno  e  del profitto dimostrati.

Accordo di Collaborazione tra Regione Toscana, Università degli Studi di Firenze, Università di Pisa, Università degli Studi di Siena, Università per Stranieri di Siena, Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria per la Toscana e l’Umbria per la realizzazione delle attività del Polo Universitario Penitenziario della Toscana.

Ultimo aggiornamento

27.06.2023

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