Studenti provenienti da paesi terzi Normativa
Normativa
Gli studenti extra Unione europea equiparati agli studenti dell’Unione europea sono:
- che hanno il permesso di soggiorno ancora valido per lavoro subordinato o lavoro autonomo, motivi familiari, asilo politico, protezione sussidiaria, motivi religiosi, protezione sociale, vittime di violenza domestica, calamità, particolare sfruttamento lavorativo, atti di particolare valore civile, protezione speciale (art. 32 c. 3 del D. lgs. 28 gennaio 2008, n. 25);
- lo studente extra Unione europea che ha presentato la richiesta di asilo per ottenere lo status di rifugiato può immatricolarsi sotto condizione a un corso di studio dell’Ateneo;
- se lo studente acquisisce lo status di rifugiato politico, l’iscrizione resta attiva; in caso contrario la qualifica di studente decade. Lo studente extra Unione europea titolare di permesso di soggiorno per asilo o protezione sussidiaria, che risulti privo della documentazione necessaria ai fini dell'accesso ai corsi di studio del primo e del secondo ciclo o che risulti in possesso di documentazione parziale, può presentare richiesta di valutazione della propria qualifica (art. VII della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, 11 aprile 1997, ratificata in Italia tramite la Legge 11 luglio 2002, n. 148).